SOCI: Tutti coloro che sono interessati a diventare soci, se in armonia con lo statuto, possono annunciarsi all'indirizzo e-mail: info@ariasalentina.ch
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “ARIA SALENTINA“
COSTITUZIONE Art.1 si è costituita tra cittadini della provincia di Lecce ma, residenti nel Cantone Uri in Svizzera, in data 14 febbraio 2008 e con sede, in, Baracke Nr.24 MSA-Areal, Moosbad, 6460 Altdorf, Teil-Nord;l’Associazione “ARIA SALENTINA”, nel pieno rispetto delle leggi italiane ed in armonia con l’art.60 del Codice Civile Svizzero(CCS).
PRINCIPI Art.2 L’ Associazione è assolutamente indipendente, apartitica ed aconfessionale e proibisce qualsiasi diffusione di ideologie e dottrine all’interno di essa.
FINALITÀ Art.3 l’Associazione si prefigge in particolare di: a) Promuovere azioni di carattere socio-culturale. b) Organizzare azioni culturali, formative e ricreative. c) Collaborare con le autorità Consolari, locali, ed altre Associazioni italiane. d) Stabilire rapporti e iniziative con la provincia di Lecce e la regione Puglia.
COMPOSIZIONE Art.4 Possono aderire all’ Associazione in Svizzera tutti i cittadini salentini ed i loro familiari. Tali persone possono diventare soci.
Art.5 Possono inoltre aderire soci di altra provenienza, italiani e stranieri, su parere favorevole del comitato direttivo. Tali soci (simpatizzanti) sono esclusi dal diritto di voto durante, le varie assemblee.
Art.6 Ogni socio o aderente e tenuto al pagamento della quota sociale, nella misura stabilita dal consiglio direttivo. Tale quota sarà uguale per tutti ogni anno.
Art.7 Si perde la qualifica di socio: a) per dimissioni verbali o scritte b) per delibera del comitato direttivo(rifiuto del socio nel pagamento della quota, condotta contraria o lesiva nei confronti dell’ Associazione).
FINANZIAMENTO Art.8 L’Associazione provvede al proprio finanziamento come segue: a) con le quote annuali dei soci; b) con eventuali contributi del comune, cantone, provincia, regione(sia di provenienza che di accoglienza) c) eventuali introiti dalle manifestazioni d) contribuzioni di chiunque intenda concorrere al miglior funzionamento dell’ Associazione e) questo statuto, elimina qualsiasi finanziamento sotto forma di prestito presso qualsiasi istituto bancario o di credito.
ORGANI Art.9 Organi decisionali dell’ Associazione sono: a) l’assemblea dei soci b) il comitato direttivo c) i revisori dei conti.
Art.10 L’assemblea dei soci può essere generale o straordinaria a) assemblea generale: essa si tiene almeno una volta l’anno. Il presidente provvede ad indire la convocazione inviando la comunicazione a tutti i soci in tempo utile. Il numero dei soci richiesto affinché l’assemblea sia ritenuta valida ossia, il 50% +1. L’assemblea generale ha il compito di eleggere: - il comitato direttivo, i revisori dei conti; -approvare il bilancio e l’attività del comitato direttivo; -stabilire le iniziative da intraprendere; -approvare la relazione riguardante programmi ed economia; -modificare lo statuto se a richiederlo sono i due terzi dei soci presenti. Le richieste (o proposte) dei soci a destinazione dell’assemblea generale devono essere inoltrate al comitato per iscritto entro e non oltre i 15 giorni della stessa. Per elezione o votazione decide, salvo prescrizioni legali, la prima votazione con il numero assoluto maggiore dei voti. In caso di parità, il voto del presidente decide definitivamente. Votazioni ed elezioni avvengono per alzata di mano, salvo se un terzo dei membri presenti chiedesse la votazione segreta.
Art.11 L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA: Essa può essere convocata da un quinto dei soci o della metà più uno dei componenti del comitato. Per la convocazione valgono le stesse modalità dell’assemblea generale. Per ogni assemblea va redatto un verbale, scritto dal segretario e firmato dal presidente. Il verbale viene trascritto e collezionato negli atti ufficiali dell’Associazione.
Art.12 Tutti i soci presenti hanno diritto al voto, i soci assenti, non possono delegare e farsi rappresentare da altri soci.
Art.13 Il comitato direttivo rimane in carica per tre anni se non c’è mozione contraria da parte dell’assemblea generale ed è composto da un numero di 9-17 persone. Il comitato direttivo elegge: il presidente, il vicepresidente, il segretario, il cassiere. Le discordie (gravi) in seno al comitato direttivo saranno di competenza, dell’ autorità giudiziaria del Cantone Uri.
Art.14 Il presidente rappresenta l’Associazione nei contatti con il comune di Altdorf, il cantone Uri, la provincia di Lecce e la regione Puglia, convoca l’assemblea dei soci e del comitato direttivo e vi prende parte. Egli è responsabile di tutte le attività intraprese dai diretti interessati per conseguire le finalità dell’Associazione.
Art.15 Il vicepresidente sostituisce il presidente assente, in caso di dimissioni di esso ne assume la carica fino all’assemblea seguente.
Art.16 Il segretario ha in consegna il registro di soci, i verbali e la documentazione inerente all’Associazione.
Art.17 Il cassiere tiene il registro di cassa, provvede alla riscossione delle quote dei soci e degli aderenti e in collaborazione con il comitato ricerca possibili contributi.
Art.18 I consiglieri, partecipano a tutte le riunioni del comitato e collaborano con il presidente alla fine di garantire il buon funzionamento della stessa.
Art.19 I revisori rimangono in carica per tre anni e hanno il compito di controllare i registri di cassa dell’Associazione.
Il presidente
Micaletto Francesco
Siamo nel Cantone Uri in Svizzera, Baracke Nr.24 MSA-Areal, Moosbad, 6460 Altdorf, Teil-Nord.
Potete riconoscere la sede da questi "insoliti Graffiti"